“Sotto altro profilo deve osservarsi che la ππ’ππππ‘ππ π πππ Γ¨ stata giΓ accertata dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 2986/1980 e dalla Corte d’Appello di Roma, sezione usi civici, con sentenza n. 13/1990 (confermata con la sentenza della Corte di Cassazione n. 1559/1993).
TalchΓ© la questione non puΓ² essere nuovamente riesaminata da questo Commissario restando escluse dalla giurisdizione “ππ’ππππ πππππππ πβπ πππ π‘π’ππππ π’π πππΜ πππ‘πππ£πππ’π‘π πππππππ‘ππ£π ππππππ‘πππππ‘π πππππ “ππ’ππππ‘ππ π πππ” (Cass., Sez. U, Ordinanza n. 20183 del 2019).
Eventuali errori o anomalie” della sentenza della Corte d’Appello non possono essere certo essere esaminate in questa sede ma dovevano essere, eventualmente, oggetto di procedimenti di correzione o impugnazione della giΓ menzionata sentenza della Corte d’Appello”.
Con queste parole il 30/12/2024 nella sentenza n. 50, il Commissario per la liquidazione degli usi civici per le Regioni Lazio, Umbria e Toscana, riafferma l’esistenza dei nostri diritti sui territori dell’ex feudo. Un altro passaggio da inserire nei momenti importanti per la nostra collettivitΓ .
Un grazie all’enorme lavoro del Prof. Avvocato Cerulli Irelli e degli Avvocati Conti e Pulcini.
La definizione delle controversie con gli aventi causa dal 1915 ed un congruo ristoro alla comunitΓ di Giulianello sono un obbiettivo prioritario da sempre, non innescato da noi ma sicuramente da noi raccolto e portato avanti.
Riteniamo che con il buon senso e la forza delle leggi si possa giungere presto ad una conclusione ragionevoleΒ perΒ tutti.
Il Presidente
Luca DEL FERRARO